Art. 5.
(Struttura di sicurezza).

      1. Nelle more dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nel settore del trasporto delle merci pericolose, è prevista la costituzione di una apposita struttura che opera in conformità ai criteri stabiliti dal Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze per l'area di Porto Marghera - progetto SIMAGE, della regione Veneto, e avvalendosi delle collaborazione dei nuclei nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      2. La struttura di sicurezza per la prevenzione dei rischi connessi al trasporto delle merci pericolose e per gli interventi in caso di emergenza costituita ai sensi del comma 1 è posta sotto la responsabilità della competente direzione generale del Ministero dell'interno.
      3. La direzione generale di cui al comma 2 provvede alla messa in opera di

 

Pag. 7

collaborazioni logistiche con i competenti uffici delle amministrazioni della difesa, dello sviluppo economico, dell'università e ricerca, della salute, nonché delle regioni e degli enti locali, al fine di garantire un intervento congiunto in caso di rischio o di calamità.
      4. La direzione generale di cui al comma 2 promuove periodicamente una conferenza dei soggetti istituzionali ed operativi coinvolti nell'attività della struttura di sicurezza ai sensi del presente articolo, al fine di approntare i piani di prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e i piani di intervento in caso di emergenza.