1. Nelle more dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nel settore del trasporto delle merci pericolose, è prevista la costituzione di una apposita struttura che opera in conformità ai criteri stabiliti dal Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze per l'area di Porto Marghera - progetto SIMAGE, della regione Veneto, e avvalendosi delle collaborazione dei nuclei nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La struttura di sicurezza per la prevenzione dei rischi connessi al trasporto delle merci pericolose e per gli interventi in caso di emergenza costituita ai sensi del comma 1 è posta sotto la responsabilità della competente direzione generale del Ministero dell'interno.
3. La direzione generale di cui al comma 2 provvede alla messa in opera di